(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 31 del 30 luglio 2014) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 4 aprile 2013, n. 4 (Incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitivita' delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 12/2002 e 7/2011 in materia di artigianato e alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo) e successive modificazioni; Considerato l'art. 2, comma 2, lettera b), della medesima legge regionale 4/2013 ai sensi del quale l'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere, alle PMI richiedenti, incentivi nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato per progetti di aggregazione volti a supportare lo sviluppo e la crescita delle PMI richiedenti, mediante la costituzione di contratti di rete, secondo la disciplina del capo III; Visto, inoltre, l'art. 15 della predetta legge regionale 4/2013 che dispone che con regolamento regionale sono disciplinati i contenuti, le modalita', i termini per la presentazione delle domande, i criteri e le modalita' di concessione e di erogazione degli incentivi e le spese ammissibili relativamente agli incentivi a favore di microimprese e di piccole e medie imprese per la realizzazione di progetti di aggregazione in rete; Visto il proprio decreto 21 marzo 2014, n. 042/Pres., con cui e' stato emanato il "Regolamento concernente criteri e modalita' per la concessione di incentivi per la realizzazione di progetti di aggregazione in rete, in attuazione dell'art. 15 della legge regionale 4 aprile 2013, n. 4"; Vista la legge regionale 26 marzo 2014, n. 4, recante "Azioni a sostegno delle attivita' produttive" ed in particolare l'art. 11 che prevede l'ammissibilita', nell'ambito delle iniziative oggetto di contributo di cui al menzionato art. 15 della legge regionale 4/2013, dei costi per l'accesso al microcredito da parte di microimprese sostenuti ai fini della realizzazione dei progetti di aggregazione in rete di cui all'articolo 13 della legge regionale 4/2013; Ritenuto pertanto di modificare, sulla scorta delle citate disposizioni della legge regionale 4/2014, il regolamento emanato con il proprio decreto 042/Pres./2014 al fine di dare attuazione alle disposizioni che consentono l'ammissibilita' delle spese sostenute dalle microimprese per l'accesso al microcredito nell'ambito delle iniziative oggetto di contributo; Ritenuto, altresi', di modificare il citato regolamento al fine di renderlo compatibile con la vigente disciplina in materia di aiuti di stato ed in particolare con il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo; Ritenuto di emanare il "Regolamento di modifica al Regolamento concernente criteri e modalita' per la concessione di incentivi per la realizzazione di progetti di aggregazione in rete, in attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 4 aprile 2013, n. 4, emanato con decreto del Presidente della Regione 21 marzo 2014, n. 42"; Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia; Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera r); Su conforme deliberazione della Giunta regionale 11 luglio 2014, n. 1306; Decreta: 1. E' emanato, per le ragioni di cui in premessa, il "Regolamento di modifica al Regolamento concernente criteri e modalita' per la concessione di incentivi per la realizzazione di progetti di aggregazione in rete, in attuazione dell'art. 15 della legge regionale 4 aprile 2013, n. 4, emanato con decreto del Presidente della Regione 21 marzo 2014, n. 42", nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. 3. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. SERRACCHIANI